Regolamento dell’Opera del pane dei poveri (1. 11. 2008)

Art. 1 - L’Opera del pane dei poveri, nella fedeltà allo spirito di S. Antonio, promuove e si fa strumento di carità verso quanti, persone, famiglie, Enti, Istituzioni, ecc., versano in condizioni di bisogno.

L’Opera del pane dei poveri è un’attività della Delegazione Pontificia per la Basilica di S. Antonio in Padova. Essa sul piano operativo si serve dell’Ente “Basilica di S. Antonio in Padova” (iscritto nel Registro delle persone giuridiche (Prefettura di Padova 511/PG). L’Opera del pane dei poveri ha la propria sede in Padova (via Orto Botanico, 7). L’orario e i giorni di apertura dell’ufficio sono determinati sulla base delle effettive esigenze.

Art. 2 - Il Delegato Pontificio per la Basilica di S. Antonio in Padova assume la gestione di quest’Opera e ne è il diretto responsabile.

Art. 3 - Il Delegato Pontifico nello svolgimento dei suoi compiti specifici è coadiuvato dal Consiglio di Amministrazione della Delegazione Pontificia della Basilica di S. Antonio in Padova e dal Collegio dei Revisori dei conti della medesima Delegazione Pontificia.

Art. 4 - La gestione quotidiana dell’attività caritativa è svolta da un Religioso Conventuale, denominato Segretario, sotto la direzione del Delegato Pontificio. Egli è nominato per quattro anni dal medesimo Delegato Pontificio fra i tre Religiosi proposti dal Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali della Provincia Patavina di S. Antonio di Padova.

Il Segretario redige la relazione annuale sull’attività dell’Opera del pane dei poveri da presentare al Consiglio di Amministrazione della Delegazione Pontificia.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Delegazione Pontificia con voto consultivo, quando viene trattato un argomento che riguarda l’Opera del pane dei poveri.

Art. 5 - Nella gestione quotidiana dell’attività caritativa il Segretario si avvale della collaborazione di alcune persone (Religiosi o Religiose o laici volontari) che si alternano nel servizio quotidiano della distribuzione dei “buoni mensa” e dell’accoglienza delle persone in difficoltà.

Art. 6 - Le entrate dell’Opera del pane dei poveri sono costituite da offerte raccolte tramite le due apposite cassette collocate nella Basilica del Santo, (l’una presso l’Altare dell’Arca e l’altra presso quello del SS.mo Sacramento), da elargizioni e da contributi vari (diretti o tramite il Messaggero di S. Antonio, il banco messe, enti pubblici o privati, ecc.).

Art. 7 - Il denaro contenuto nelle due cassette collocate in Basilica viene prelevato settimanalmente dal Segretario dell’Ufficio Amministrativo della Delegazione Pontificia, unitamente ad un Religioso a ciò incaricato dal Rettore della Basilica.

E’ compito del suddetto Segretario compilare la distinta del denaro raccolto.

Art. 8 - I proventi delle cassette, del banco messe e quelle provenienti per altro titolo vengono depositati in banca dal Segretario dell’Ufficio Amministrativo della Delegazione Pontificia in uno specifico conto corrente.

Art. 9 - Le entrate e le uscite sono registrate in specifiche poste contabili dal Responsabile Amministrativo della Delegazione Pontificia, in base alla documentazione fornita dal Segretario dell’Opera del pane dei poveri.

Le posizioni debitorie e creditorie dell’Opera del pane dei poveri sono presentate nel bilancio consuntivo della Delegazione Pontificia tra i conti d’ordine.

Art. 10 - Le persone che collaborano nell’Opera del pane dei poveri formano un gruppo operativo che, sotto la direzione del Segretario, si riunisce settimanalmente per esaminare i nuovi casi emergenti nel quotidiano allo scopo di studiare le risposte da dare e le linee operative da tenere.

Se oltre a coloro che svolgono un’attività di volontariato sono necessarie altre persone (Religiosi, Religiose o laici), che in maniera stabile assicurino il funzionamento dell’Opera del pane dei poveri, esse vengono assunte dal Delegato Pontificio secondo criteri selettivi da lui individuati e dal punto di vista economico sono a carico dell’Opera del pane dei poveri.

Art. 11 - Il presente Regolamento, approvato dalla Santa Sede, non può essere modificato senza il consenso della medesima.