Costituzione Apostolica Memorias Sanctorum (Giovanni Paolo II, 12. 6. 1993)

Si tratta del documento firmato da Sua Santità papa Giovanni Paolo II, in cui viene normata la vita e l'attività della Basilica, dei frati addetti ad essa, le nomine e i rapporti del Santuario Internazionale con la Santa Sede e il Delegato Pontificio.

«La Chiesa, nel ciclo dell’anno liturgico, celebra il ricordo dei Santi i quali, avendo già conseguito con l’aiuto della multiforme grazia di Dio la visione beatifica, in cielo cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi. Nel loro giorno natalizio infatti la Chiesa proclama il mistero pasquale realizzato nei Santi che con Cristo hanno sofferto e con Lui sono glorificati; propone ai fedeli i loro esempi che attraggono tutti al Padre per mezzo di Cristo, e implora per i loro meriti i benefici di Dio (SC, 104).

La pietà popolare, che esprime un vivo senso di fede, per mezzo del culto dei Santi e le varie forme di pietà che al culto sono congiunte - come i giorni di festa, i pellegrinaggi ai loro santuari e ai loro gloriosi sepolcri, e le altre manifestazioni di pietà - dimostra un profondo senso degli attributi di Dio, in modo particolare della sua paternità, della sua provvidenza, della sua amorosa e costante presenza; incita inoltre i fedeli all’imitazione, alla carità perfetta e insieme alla mutua unione dello spirito.

Tra i santuari del mondo, come è ormai provato da tanti secoli, ha una particolare importanza la Basilica dedicata in Padova a Sant’Antonio; essa, come tutti sanno, custodisce il corpo del grande Predicatore e Taumaturgo; ad essa accorrono in pellegrinaggio, numerose folle dall’Italia, dall’Europa e da tutte le parti della terra; essa, fin dagli inizi, è custodita con grande amore dai Frati Minori Conventuali (Iam annus elapsus, 2).

Dopo la riforma liturgica introdotta da Concilio Vaticano Il e la promulgazione del Codice di Diritto Canonico, che ha stabilito le norme particolari riguardanti. i santuari (cc. 1230-1234), e dopo che si è avuta la revisione dell’accordo stabilito tra la Santa Sede e il Governo italiano nell’anno 1929, noto con il nome di Concordato - dal quale è promanata la Costituzione Apostolica Iam annus elapsus (13.6.1933)del Nostro Predecessore Pio XI, di venerata memoria - è parso a Noi necessario rinnovare e adattare ai nostri tempi le norme della predetta Costituzione, le quali regolano i mutui rapporti di coloro che hanno la cura della direzione e dell’amministrazione di questo insigne santuario, che è soggetto alla Nostra sola giurisdizione.

Perciò, dopo matura riflessione sentite le parti interessate, nella pienezza della Nostra apostolica potestà, con questa Costituzione Apostolica stabiliamo e decretiamo quanto segue. 

I

Stabiliamo e dichiariamo Santuario Internazionale la Basilica che in Padova è dedicata a Dio in onore di S. Antonio sacerdote e Dottore della Chiesa, e la cui particolare importanza è dimostrata dal grande numero di pellegrini che vi accorrono di continuo e da ogni parte, spinti dalla loro grande devozione.

II

Detta Basilica e tutti gli edifici annessi, sottratti alla giurisdizione dell’Ordinario di Padova e quindi soggetti alla Nostra sola giurisdizione, sono governati, a norma del diritto, da un proprio Delegato Pontificio.

Il complesso di questi edifici - ossia la Basilica di S. Antonio con le costruzioni annesse - comprende la stessa Basilica, il Convento con i chiostri adiacenti, l’Oratorio dedicato a Dio in onore di S. Giorgio e la Scuola del Santo.

Questi edifici costituiscono l’ambito esclusivo del territorio, nel quale viene esercitata la giurisdizione del Delegato Pontificio.

Appartengono inoltre alla Santa Sede la Biblioteca Antoniana, il Museo del Santo e l’Archivio Musicale del Santo.

III

1. Il Delegato Pontificio è eletto e nominato direttamente da Noi.

2. Egli, insignito del carattere episcopale, ha potestà di governo delegata. Perciò gli competono tutte le facoltà necessarie all’esercizio del suo ufficio, sia nell’ambito spirituale che in quello temporale.

3. A lui spettano il governo pastorale e la responsabilità amministrativa della Basilica e degli edifici annessi, sopra elencati.

4. In tutti gli affari pubblici il Delegato Pontificio rappresenta la Basilica e gli edifici annessi, a norma del diritto.

5. Il Delegato Pontificio Ci tiene informati, anno per anno, di quanto avviene in Basilica; così pure procura che vengano osservate le disposizioni e le norme da Noi impartite, affinché il ministero venga svolto con diligenza e con frutto ad onore di Dio e per il bene delle anime.

6. Negli edifici annessi alla Basilica siano riservati al Delegato Pontificio degli ambienti idonei, nei quali, tra le altre cose, siano collocati gli uffici della Segreteria e dell’Amministrazione.

IV

Alla Basilica sono addetti i Frati Minori Conventuali, i quali con encomiabile impegno e somma venerazione verso il Taumaturgo, attendono da sempre alla pietà dei fedeli.

V

1. In assenza del Delegato Pontificio, o in caso di suo impedimento, il Ministro Provinciale, con il suo Consiglio, esercita gli uffici pastorali e lo sostituisce negli affari temporali, in qualità di locum tenens.

2. Tenuto presente quanto detto sopra, il Ministro Provinciale, insieme con il Rettore, si prenda cura della Comunità religiosa secondo le costituzioni dell’Ordine, in ciò che riguarda il servizio pastorale della Basilica.

3. Il Ministro Provinciale trasmette al Ministro Generale dell’Ordine i tre nomi dei candidati, proposti dal Capitolo Provinciale per la scelta del Rettore della Basilica; il Ministro Generale li consegna al Delegato Pontificio. Il Delegato Pontificio sottopone alla Nostra autorità i tre nomi, insieme con il suo voto. Tuttavia quando non viene celebrato il Capitolo Provinciale, i tre candidati vengono proposti e presentati dal Ministro Generale.

VI

1. Il Rettore della Basilica, da Noi nominato secondo queste norme, esercita anche l’ufficio di Superiore della Comunità religiosa.

2. Egli viene nominato per un triennio, che può essere prorogato secondo il diritto particolare dell’Ordine, e nel suo ufficio viene aiutato dal vice Rettore, che la Comunità religiosa eleggerà secondo il proprio diritto.

3. Egli, sotto l’autorità e con l’approvazione del Delegato Pontificio, oppure, in assenza di questo, dal suo locum tenens, promuove e dirige tutte le iniziative pastorali intraprese nel Santuario. Nel promuovere queste iniziative si avvale, secondo le necessità, della collaborazione di alcuni laici, che avrà cura di scegliere tra i fedeli dotati di particolare esperienza come pure di sensibilità francescana.

4. Il Rettore, per quanto riguarda la vita religiosa della comunità, dipende dal Ministro Provinciale.

VII

Fatti i dovuti confronti, ciò che è stabilito dal diritto nei riguardi dell’Ordinario del luogo viene attribuito al Delegato Pontificio, e ciò che è stabilito per il Parroco viene attribuito ai Rettore della Basilica, specialmente per ciò che concerne l’amministrazione dei sacramenti.

VIII

La Provincia religiosa Patavina di Sant’Antonio, secondo quanto stabilito dal Delegato Pontificio insieme con il Ministro Provinciale, fornisce un numero di Frati proporzionato alle necessità del Santuario, tenendo conto anche della celebrazione del sacramento della Penitenza, così che ai fedeli, che accorrono a Padova spinti soprattutto dal desiderio di confessarsi, sia offerta l’opportunità di accosterai alla confessione individuale, secondo un orario stabilito in funzione delle loro esigenze.

Quelli che sono ordinati sacerdoti, per ottenere la facoltà di ricevere le confessioni, devono avere la licenza per iscritto dal Delegato Pontificio.

Il sacro ministero verrà dagli stessi esercitato sotto la guida del Delegato Pontificio, del suo locum tenens e del Rettore della Basilica, a norma delle presenti disposizioni, ferma restando la validità delle costituzioni dell’Ordine per quanto riguarda la loro vita spirituale.

IX

Affinché nella Basilica Antoniana siano offerti ai fedeli mezzi sempre più abbondanti di salvezza, venga proclamata assiduamente la parola di Dio nelle omelie e nelle altre predicazioni, e la vita liturgica venga opportunamente promossa soprattutto tramite la celebrazione dell’Eucaristia e della Liturgia delle Ore, nonché di confacenti funzioni di pietà popolare.

X

Per quanto riguarda le attività di apostolato nella Basilica, il Delegato Pontificio avrà particolare cura che sia mantenuto uno stretto rapporto con le direttive pastorali stabilite dall’Ordinario Patavino, ferme restando le consuetudini giuridiche concernenti il medesimo Ordinario.

XI

L’attività pastorale e liturgica svolta nella Basilica e nell’ambito adiacente al suo territorio (Congr. Culto Divino, Dominus ecclesiae, 9.11.1989), sia regolata, fatti i dovuti confronti, secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana, tenendo presenti anche le caratteristiche proprie della Regione Veneta.

XII

Il Delegato Pontificio favorisce, con la comunità dei Frati Minori Conventuali, i rapporti richiesti in ragione dell’ufficio, d’intesa con i Superiori maggiori religiosi, tenuto conto delle costituzioni dell’Ordine.

XIII

1. L’amministrazione dei beni e delle donazioni che pervengono alla Basilica è di competenza del Delegato Pontificio. Egli viene coadiuvato dal Consiglio di Amministrazione, che è regolato da norme specifiche approvate dalla Santa Sede. Il Delegato Pontificio sottopone al medesimo Consiglio le questioni di maggiore importanza e le spese straordinarie e, se del caso, otterrà la Nostra approvazione.

2. Nell’amministrazione dei beni temporali, nella raccolta delle offerte e nella compilazione delle statistiche, il Delegato Pontificio si avvarrà dell’opera di alcuni Religiosi, da lui stesso nominati tra quelli che il Ministro Provinciale avrà proposto secondo la legislazione dell’Ordine.

3. E’ compito dei Delegato Pontificio curare che, ogni anno, nei tempi stabiliti, siano redatti il bilancio preventivo e il resoconto delle entrate e delle uscite, e vengano sottoposti alla Nostra approvazione.

4. Lo stipendio dei Religiosi e dei laici, che prestano il loro servizio nella Basilica, viene stabilito secondo le disposizioni della Santa Sede, tenuto conto delle norme impartite dal Codice di Diritto Canonico (c.1286). I laici vengono assunti dall’Amministrazione Pontificia con regolare contratto di lavoro; siano quindi posti sotto l’autorità del Rettore e la diretta vigilanza del Religioso incaricato.

5. Alla buona conservazione della Basilica e degli altri edifici annessi, nonché al loro miglioramento, continua a provvedere laVeneranda Arca di S. Antonio, secondo il proprio Statuto.

XIV

(Questo articolo stato modificato da Benedetto XVI il 1. 11. 2008 con Lettera Apostolica sotto forma di Motu proprio.)


Ordiniamo pertanto che tutte le norme contenute in questa Costituzione abbiano valore ed efficacia nonostante qualsiasi circostanza in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione.

Agli esemplari o agli estratti di essa, anche stampati, firmati da un pubblico notaio e muniti del sigillo di una persona costituita in dignità ecclesiastica, vogliamo che si presti fede, come si farebbe alla presente, se venisse esibita o presentata».